La Commissione adotta nuova proposta per un trasporto merci più sostenibile

La proposta sul trasporto combinato, presentata dalla Commissione Europea agli inizi di novembre scorso, ha l’obiettivo di rendere più sostenibile il trasporto merci, migliorando la competitività delle merci intermodali, ovvero il trasporto di merci che utilizzano due o più modi di trasporto, rispetto al trasporto esclusivamente su strada.

È proprio quello che sta provando a fare la Commissione Europea con l’aggiornamento della Direttiva sul trasporto combinato (92/106/CEE), uno dei principali strumenti giuridici adottati dall’Unione europea per ridurre le esternalità negative del trasporto merci, come le emissioni di CO2, promuovendo così il passaggio dal trasporto merci su strada a modi di trasporto a basse emissioni, come le vie navigabili interne, il trasporto marittimo a corto raggio e quello ferroviario.

Dal 1992 – la data di emanazione della Direttiva – ad oggi, il provvedimento ha permesso di compiere molti progressi in termini di riduzione delle emissioni, delle congestioni, del rumore. Ma su distanze medio-brevi il trasporto esclusivamente su strada ha ancora la meglio, risultando l’opzione più economica.

Ricordiamo che, sia nel 1998 che nel 2017, la Commissione aveva presentato due precedenti proposte di aggiornamento della direttiva, ma poi era stata costretta a ritirarle in quanto tra i co-legislatori non era stato possibile raggiungere un accordo.

Successivamente, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica, da noi segnalata nella nostra Newsletter Nr.7_2021, con l’obiettivo di redigere un’altra proposta di revisione.

I portatori di interessi, che hanno risposto alla consultazione, hanno confermato che la versione attuale della direttiva 92/106/CEE è obsoleta e non promuove efficacemente il trasporto intermodale nell’UE.

Nel dettaglio, oltre al fatto che alcune disposizioni giuridiche dell’UE sono superate, mentre altre riducono gli incentivi solo all’intermodalità, durante la consultazione le principali questioni evidenziate sono state le seguenti:

  • la soglia minima di 100 km per il tragitto non stradale, che esclude dall’applicazione della direttiva i servizi che collegano i porti al loro immediato entroterra;
  • l’obbligo di un documento cartaceo timbrato dalle autorità ferroviarie o portuali per tutto il tragitto, invece di un flusso di lavoro digitalizzato.

Quindi, l‘esito della consultazione ha prodotto delle raccomandazioni alla Commissione, finalizzate alla predisposizione di modifiche normative per migliorare la competitività del trasporto combinato.

Ora, con l’aggiornamento della Direttiva, la Commissione Europea intende effettuare una revisione tutta orientata ad efficienza e sostenibilità con cui fornire un quadro di sostegno per le operazioni di trasporto intermodale[1] e combinato[2].

In aggiunta, la nuova proposta presentata in questi giorni completa il pacchetto merci “Greening Freight Package “[3], adottato a luglio 2023, che aiuterà il settore del trasporto merci a contribuire al conseguimento

degli obiettivi del “Green Deal” [4] europeo.

Ma vediamo quali sono le novità introdotte dalla proposta di nuova Direttiva.

Innanzitutto, per il trasporto intermodale delle merci, al fine di promuoverne la competitività, sono previste tre disposizioni principali:

  • Tutti i trasporti intermodali sono esenti da autorizzazioni e contingenti.
  • Nuovo obbligo per gli Stati membri di adottare un quadro strategico nazionale, con obiettivi specifici da raggiungere e misure di sostegno offerte, al fine di facilitare la diffusione del trasporto intermodale.
  • Nuovo requisito di trasparenza per i terminali di trasbordo intermodale per garantire che i potenziali clienti possano facilmente conoscere quali servizi e strutture sono disponibili.

Per il trasporto combinato, invece, la proposta prevede due ulteriori misure di sostegno:

  • Introduce una nuova esenzione a livello UE dai divieti di circolazione nel fine settimana, nei giorni festivi e nelle ore notturne, per le brevi tratte stradali del trasporto combinato, al fine di garantire un migliore utilizzo della capacità dei terminali e delle infrastrutture non stradali.
  • Fissa l’obiettivo per gli Stati membri di ridurre di almeno il 10 % il costo medio delle operazioni di trasporto combinato porta a porta, entro 7 anni e impone loro di mettere in atto le politiche necessarie a tal fine.

Resteranno comunque in vigore anche tutte le attuali misure normative a livello dell’UE, applicabili al trasporto combinato.

In aggiunta, un nuovo portale dell’UE per le informazioni sul trasporto intermodale fornirà link ai quadri strategici nazionali di tutti gli Stati membri, nonché informazioni pratiche sulle misure in vigore, aumentando la trasparenza dei regimi di sostegno nazionali.

I gestori dei terminali saranno inoltre tenuti a fornire informazioni minime, sui loro siti web, sui servizi e sulle strutture presso i loro terminali di trasbordo dell’UE.

In buona sostanza, la nuova Direttiva concentra il sostegno su operazioni di trasporto combinato definite come operazioni intermodali che riducono di almeno il 40 % le esternalità negative.

Per evitare poi problemi di interpretazione diversa, a livello nazionale o locale, in merito alle operazioni ammissibili, le piattaforme digitali, istituite a norma del regolamento relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)[5], forniranno uno strumento di calcolo che consentirà agli organizzatori dei trasporti di dimostrare se il loro funzionamento è ammissibile al sostegno.

In definitiva, riteniamo che occorra prestare particolare attenzione alla suddetta proposta di revisione, in quanto, la nuova Direttiva potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere rispetto alla promozione dell’intermodalità, soprattutto alla luce degli ambiziosi target di trasferimento modale verso le modalità di trasporto più sostenibili, quali la navigazione a corto raggio, stabilite nella strategia europea per una mobilità sostenibile ed intelligente, adottata nel 2020.

Strategia, quest’ultima – (COM/2020/789) – che fissa dei target specifici di incremento del trasferimento modale verso lo short sea shipping del 25 % entro il 2030 e del 50% entro il 2050.

Tutto bene dunque?

No, perché come controcanto alla nuova proposta sul trasporto combinato, ecco arrivare riserve e dubbi espressi su di essa da diversi operatori del settore, quali: gli operatori del trasporto e della logistica italiani, l’Unione internazionale dei trasporti su strada (IRU) e l’Unione Internazionale per il trasporto combinato strada-rotaia (UIRR).

Nello specifico, pur riconoscendo che la nuova Direttiva sia uno strumento fondamentale per aggiornare le modalità operative e favorire il trasferimento modale, tuttavia, secondo gli operatori del settore,  la tempistica relativa alla sua presentazione non lascia margini sufficienti alla sua definitiva approvazione entro la fine dell’attuale legislatura e quindi il prevedibile allungamento dell’iter, a cavallo di due legislature europee, non agevola certamente uno sviluppo coerente e coordinato tra le varie componenti della complessiva strategia di decarbonizzazione dei trasporti.

Ulteriori obiezioni vengono poi sollevate in merito all’uso obbligatorio del sistema delle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), utile per poter beneficiare degli incentivi, in quanto l’effettiva attuazione dell’eFTI è stata avviata solo a livello dell’UE, mentre l’applicazione completa della norma è prevista solo per la metà del 2026. Si ritiene quindi che l’uso obbligatorio dell’eFTI potrebbe diventare un ostacolo agli incentivi per il trasporto combinato.

A questo punto, comunque, la proposta dovrà essere esaminata, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che potranno apportare modifiche al testo.

Di conseguenza, sarà interessante capire se i colegislatori, nella stesura definitiva della nuova Direttiva, terranno conto dei dubbi sollevati dagli operatori del settore e dei relativi emendamenti che saranno presentati da costoro.

Da parte nostra non mancheremo di seguire con attenzione l’iter legislativo del provvedimento in tutti i suoi passaggi e di fornire un aggiornamento sugli sviluppi futuri.

 

[1] Il trasporto intermodale è un’opzione logistica in cui le merci vengono trasportate all’interno di unità di carico chiuse come un container, una cassa mobile o un semirimorchio. Tale unità vengono trasbordate tra diversi modi di trasporto senza che le merci stesse siano movimentate.

[2] Il trasporto combinato è invece un tipo di trasporto intermodale che soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella direttiva UE; si tratta di operazioni che riducono del 40% le esternalità negative rispetto alle operazioni esclusivamente stradali. L’opzione prevede un largo uso delle ferrovie, delle vie navigabili interne o del trasporto marittimo (a corto raggio), mentre i tratti stradali iniziali e finali, molto più brevi, fungono da strumento di raccordo tra il luogo di carico e il luogo di scarico.

[3] https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/green-deal-greening-freight-more-economic-gain-less-environmental-impact-2023-07-11_en

[4] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

Il Green Deal prevede un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.

[5] https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/electronic-freight-transport-information.html